Regolamento disciplinare aziendale interno

 

 

Regolamento disciplinare aziendale interno

NORME AZIENDALI DI DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Il Presente Regolamento Aziendale costituisce disciplina guida del rapporto e del contratto di lavoro, che costituisce modalità specifica e/o integrazione e/o applicazione in ambito aziendale del C.c.n.l. e delle disposizioni in materia che trovano paritaria efficacia e vigenza.

La violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, legittima l’apertura di procedimento disciplinare nei confronti del trasgressore ovvero di chi ne abbia violato le disposizioni.

1. USO DEL BADGE E TIMBRATURE

1.I Si rammenta il rispetto dell’inderogabile obbligo per tutti i Dipendenti Aziendali, di qualsiasi livello, inquadramento, declaratoria, di essere tenuti a timbrare ai fini della rilevazione della presenza nel luogo di lavoro.

1.II Si rammenta ai Signori Responsabili di Settore e/o Reparto che il Personale dipendente di qualsiasi livello, inquadramento, declaratoria è tenuto a timbrare per far rilevare la presenza nel luogo di lavoro.

1.III. Si precisa che anche durante la pausa pranzo il personale è tenuto a timbrare.

1.IV. Per l’efficienza della organizzazione del lavoro è richiesto l’arrivo nei luoghi di lavoro in tempo utile per iniziare la prestazione lavorativa nel rispetto dell’orario normale del lavoro.

1.V. La violazione di tale disposizione per quanto di competenza di tutti i Dipendenti, determina la segnalazione da parte del Responsabile di Reparto all’Ufficio del Personale, rappresentando legittimo fatto costitutivo per l’apertura di procedimento disciplinare ai sensi delle disposizioni di cui al vigente C.c.n.l. di categoria, come affisso, comunicato e noto.

 

2. USCITE IN ORARIO DI LAVORO PER COMMISSIONI AZIENDALI

È fatto obbligo per tutti i Dipendenti che escano dall’azienda per eventuali commissioni aziendali di badggiare presso terminale accessi, previa avviso al Responsabile che, a sua volta, dovrà dare comunicazione all’Ufficio del Personale.

Il mancato rispetto di questa procedura darà seguito a opportuna segnalazione all’Ufficio del Personale, rappresentando legittimo fatto costitutivo per l’apertura di procedimento disciplinare ai sensi delle disposizioni di cui al vigente C.c.n.l. di categoria, come affisso, comunicato e noto.

 

3. USO DEL CELLULARE

È severamente vietato l’uso dei cellulari durante le ore lavorative, nell’esecuzione della prestazione di lavoro.

E’ previsto il servizio di Centralino Aziendale per le chiamate, in entrata o in uscita, del Personale.

 

L’uso del cellulare personale durante le ore di lavoro deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione, limitatamente sulla base di comprovate esigenze.

 

All’uso non autorizzato o ingiustificato del telefono seguirà con opportuna segnalazione da parte del Responsabile di Reparto all’Ufficio del Personale, rappresentando legittimo fatto costitutivo per l’apertura di procedimento disciplinare ai sensi delle disposizioni di cui al vigente C.c.n.l. di categoria, come affisso, comunicato e noto.

 

4. POSTAZIONE DI LAVORO

4.I È severamente vietato lasciare la propria postazione di lavoro senza essere autorizzati dal proprio Responsabile di Reparto.

4.II È severamente vietato sostare nei corridoi degli ambienti aziendali durante le ore di lavoro.

4.III. Ogni Lavoratore è tenuto al rispetto della propria postazione di lavoro, da lasciare, alla cessazione della prestazione lavorativa in maniera ordinata e decorosa. Analogo obbligo per il rispetto delle parti comuni.

4.IV La violazione di tale disposizione determina la segnalazione da parte del Responsabile di Reparto all’Ufficio del Personale, rappresentando legittimo fatto costitutivo per l’apertura di procedimento disciplinare ai sensi delle disposizioni di cui al vigente C.c.n.l. di categoria, come affisso, comunicato e noto.

 

5. PAUSE DI LAVORO

5.I. Per quanto concerne le pause di lavoro, si rammenta ai Dipendenti Aziendali, di qualsiasi livello, inquadramento, declaratoria di attenersi alle seguenti disposizioni:

  1. è fatto espresso obbligo a tutti i dipendenti di usufruire solo ed esclusivamente dell’area di ristoro dei propri reparti e nelle ore indicate per le pause e per il tempo concesso;
  2. sono previste due pause caffè di max 10 minuti cadauna – una per la mattina e una per il pomeriggio.
  3. per evitare assembramenti, cautelari alla delicata fase di uscita dalla situazione emergenziale da contagio Covid-19, è consentita la presenza di massimo nei locali adibiti alla pausa dal lavoro;
  4. l’orario di fruizione della pausa per il Personale Addetto alla Produzione è dalle 10.00 alle 10.15 nella mattina e dalle 15.00 alle 15.15 nel pomeriggio;
  5. l’orario di fruizione della pausa per il Personale Impiegatizio è nella fascia oraria dalle ore 10.00 alle ore 11.30 nella mattina e dalle 15.00 alle 16.30 nel pomeriggio. 

 

5.II. Per evitare raggruppamenti, in relazione a quanto del precedente articolo 5.I lettera c), si lascia la libertà di decidere quando usufruire di tale pausa - ma esclusivamente e solo nelle fasce orarie stabilite - per tutto il Personale impiegato negli Uffici Tecnici ed Amministrativi.

 

5.III. La violazione di tale disposizione determina la segnalazione da parte del Responsabile di Reparto all’Ufficio del Personale, rappresentando legittimo fatto costitutivo per l’apertura di procedimento disciplinare ai sensi delle disposizioni di cui al vigente C.c.n.l. di categoria, come affisso, comunicato e noto.

 

6. ACCESSO AL MAGAZZINO – DIVIETO DI FUMO

6.I. È severamente vietato per tutti i dipendenti entrare e stazionare nel Magazzino eccetto alle persone autorizzate.

Le persone autorizzate sono:

- Responsabili dei vari reparti

- referenti di reparto, manutenzione, magazzinieri ecc.

- i Lavoratori autorizzati dal proprio Responsabile di Reparto, per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione di quanto loro affidato.

6.II. È severamente vietato fumare nelle Aree e nei locali di Lavoro. I trasgressori al divieto di fumare, ai sensi dell’art. 7 della L. 584/1975 e s.m.i. e dell’art. 51 della L. 3/2003, sono soggetti alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma che varia da un minimo di Euro 27,50 ad un massimo di Euro 275,00. I soggetti preposti alla vigilanza e all’accertamento del divieto di fumo, che non ottemperino alle disposizioni previste dalla normativa in questione, sono soggetti al pagamento di una somma da Euro 220,00 a Euro 2.200,00.

6.III. Il mancato rispetto della disciplina dell’accesso al Magazzino, come la violazione del divieto di fumare, costituiscono, inoltre, manifestazione di indifferenza a disposizione ordinaria e legittimano l’apertura di procedimento disciplinare.

 

7. DILIGENZA E FEDELTA’ NELLA ESECUZIONE DELLA PROPRIA MANSIONE

7.I. Tutti i Lavoratori e Dipendenti Aziendali, di qualsiasi livello, inquadramento e declaratoria, sono tenuti al rigoroso rispetto dell’ordine direzionale/gerarchico dell’Azienda, attraverso l’esecuzione delle direttive e disposizioni operative/esecutive/organizzative ricevute dal rispettivo superiore gerarchico.

7.II. Tutti i Lavoratori e Dipendenti Aziendali, di qualsiasi livello, inquadramento, declaratoria devono applicarsi con assiduità e diligenza nella esecuzione della prestazione lavorativa e del lavoro affidato, con esecuzione improntata al massimo impegno, cura ed attenzione.

7.III. Tutti i Lavoratori e Dipendenti Aziendali, di qualsiasi livello, inquadramento, declaratoria, nella esecuzione della prestazione, della mansione, dell’incarico affidato, devono osservare il rispetto dell’obbligo di fedeltà ex articolo 2105 C.c. e di correttezza e buona fede ex articoli 1175 e 1375 C.c..

7.IV. Tutti i Lavoratori e Dipendenti Aziendali, di qualsiasi livello, inquadramento, declaratoria, nella esecuzione della prestazione, della mansione, dell’incarico affidato, nella relazione con i Colleghi ed i Superiori gerarchici dovranno osservare un comportamento corretto e civile.

7.V. Tutti i Lavoratori e Dipendenti impiegati nei Reparti e presso i Cantieri esterni sono obbligati, in virtù di questa espressa disposizione, ad indossare gli indumenti di lavoro forniti dall’Azienda, per decoro ed immagine aziendale.

7.VI. Il mancato rispetto degli obblighi di rispetto dell’ordine direzionale/gerarchico, il mancato rispetto degli obblighi diligenza, fedeltà e correttezza comportamentale, anche con condotte omissive, il mancato rispetto del presente Regolamento costituiscono grave negazione dei doveri e degli obblighi di cui al contratto ed al rapporto di lavoro, legittimando l’apertura di procedimento disciplinare.

 

8. RESPONSABILITA’ TUTELA BENI AZIENDALI.

In relazione ai doveri di diligenza (articolo 2104 c.c.), di fedeltà (articolo 2105 c.c.) e di subordinazione (articolo 2094 c.c.), nell’ipotesi di violazione degli stessi, in capo ad ogni Lavoratore e Dipendente Aziendale, di qualsiasi livello, inquadramento e declaratoria, deriva, non solo l’ipotesi di provvedimenti disciplinari a suo carico, ma anche eventuali responsabilità di ordine patrimoniale, che saranno oggetto di risarcimento in favore della Azienda.

 

9. USO DEI MEZZI AZIENDALI

9.I L’uso dei mezzi aziendali è permesso solo ed esclusivamente previa autorizzazione dei Responsabili di Reparto e/o di Settore.

9.II. L’uso autorizzato dei mezzi aziendali deve essere registrato in apposito Registro, con segnalazione di ogni assegnazione dei mezzi aziendali con indicazione della persona affidataria, del tempo e del luogo per il quale viene assegnato il mezzo aziendale e conseguente riconsegna con firma.

9.III. Il Lavoratore e Dipendente Aziendale che sia stato autorizzato all’uso del mezzo aziendale, nel rispetto della procedura di cui al precedente capoverso, è responsabile dei danni causati per propria imperizia, negligenza o colpa al mezzo aziendale, come è responsabile delle violazioni in tema di sicurezza e/o del Codice della Strada, con obbligo del risarcimento del danno causato al mezzo aziendale e del rimborso delle sanzioni amministrative irrogate.

9.IV. La Direzione potrà affidare – sulla base di espressa autorizzazione scritta – la gestione del mezzo aziendale, per esigenze di cantiere, cessate le quali trovano applicazione le precedenti disposizioni.

 

10. ORARIO DI LAVORO

10.I L’orario di lavoro deve essere rigorosamente rispettato per l’efficienza della prestazione lavorativa e per l’organizzazione normale del lavoro.

10.II. Per l’efficienza della organizzazione del lavoro è richiesto l’arrivo nei luoghi di lavoro in tempo utile per iniziare la prestazione lavorativa nel rispetto dell’orario normale del lavoro.

10.III. All’inizio dell’orario di lavoro il personale deve trovarsi già in postazione pronto. L’accesso allo Stabilimento verrà chiuso cinque minuti prima dell’orario di inizio del lavoro.

10.IV. Si rammenta l’orario di lavoro previsto per le categorie del Personale Dipendente occupato:

Impiegati Tecnici: 8.30 – 13.00 / 14.00-17.30

Impiegati amministrativi: 8.30 – 13.00 / 14.00-17.30

Produzione: 7.30 -12.00 / 13.00 -16.30

10.V. Eventuali richieste di variazione dell’orario di lavoro (arrivo poco prima o poco dopo dell’orario normale) per cause personali dovranno essere comunicati al Responsabile di Reparto, approvati e concessi dall’Ufficio del Personale. Tali variazioni potranno essere di minima entità e per un tempo prestabilito nei casi di emergenze.

10.VI. Al termine dell’orario di lavoro, l’uscita dallo Stabilimento dovrò avere luogo nel minor tempo possibile, con divieto di intrattenersi all’interno dello Stabilimento, delle aree pertinenziali, senza giustificato motivo.

10.VII. Ogni Responsabile di Settore e/o Reparto è tenuto a vigilare circa il rispetto dell’orario di lavoro, come anche delle disposizioni regolamentari di entrata ed uscita, segnalando prontamente all’Ufficio del Personale ogni violazione riscontrata, al fine di consentire all’Ufficio del Personale il conteggio dei ritardi e/o delle mancate timbrature, per le conseguenti detrazioni retribuzionali, ovvero per l’eventuale recupero dei periodi temporali non lavorati.

10.VIII. Il mancato rispetto della disciplina dell’orario di lavoro, delle disposizioni di accesso allo Stabilimento, di uscita dallo Stabilimento, costituiscono manifestazione di indifferenza a disposizione ordinaria e legittima l’apertura di procedimento disciplinare.

 

11. STRAORDINARI

11.I La prestazione di lavoro straordinario costituisce obbligo del Lavoratore, a mente della contrattazione collettiva di riferimento.

11.II. L’esecuzione della prestazione di lavoro straordinaria deve avere luogo solo previa autorizzazione del proprio diretto Responsabile di Reparto e/o di Settore.

11.III. Il Responsabile di Reparto e/o di Settore dovrà comunicare via mail all’ufficio del personale (mail:  risorseumane@saluber04.it) la lista delle persone a cui è stato concesso di effettuare straordinari con anticipo di almeno 1 giorno per gli straordinari svolti il sabato e/o domenica.

11.IV. Il Responsabile di Reparto e/o di Settore dovrà comunicare per gli straordinari svolti durante la settimana il piano settimanale con lista delle persone a cui si concede di svolgere straordinari. I piani si intendono con inizio-fine e potranno essere programmati con apposita comunicazione via mail inviata nella giornata del lunedi per tutta la settimana lavorativa fino a venerdi.

11.V. Per eventuali esigenze di prestazioni lavorative di straordinario che si manifestino per il giorno in corso, il Responsabile di Reparto e/o di Settore è comunque tenuto ad inviare comunicazione mail all’Ufficio del Personale nella quale indica che ha autorizzato lo straordinario del Dipendente, con specificazione della motivazione e/o della esigenza sulla base della quale è stato disposto/autorizzata la prestazione lavorativa straordinaria-

11.VI. In caso di mancata ottemperanza alla procedura indicata, l’Ufficio del Personale non riconoscerà le ore di lavoro straordinario che siano state eseguite, segnalando che il mancato rispetto delle presenti disposizioni darà corso alla apertura di procedimento disciplinare.

 

12. COMUNICAZIONE FERIE E PERMESSI

12.I Tutte le comunicazioni relative a richieste di ferie e permessi vanno comunicate, con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data della fruizione, al proprio Responsabile di Reparto e/o di Settore e devono essere da questi autorizzate, sulla base delle esigenze operative-organizzative.

12.II. Dovrà, quindi, essere inviato apposito modulo, firmato dal Responsabile di Reparto, via mail all’Ufficio del Personale, all’indirizzo  risorseumane@saluber04.it

 

13. ASSENZE

13.I. Tutte le assenze devono essere giustificate, prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

13.II. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico all’Inps. Per tutti i casi previsti dalla legge il lavoratore, se il datore lo richiede, deve comunicare il numero identificativo del certificato, che gli viene reso noto dal medico. Il lavoratore ammalato o infortunato deve prestarsi alle visite mediche di controllo che il datore di lavoro credesse di disporre, richiedendole ai servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.

 

14. OBBLIGO UTILIZZO DISPOSITIVI SICUREZZA – OBBLIGO RISPETTO NORMATIVA SICUREZZA

14.I. Ogni Lavoratore e Dipendente Aziendale, di qualsiasi livello, inquadramento e declaratoria è obbligato all’utilizzo dei DPI ricevuti e necessari per e nella esecuzione della mansione e della prestazione lavorativa e utilizzarli in modo appropriato.

14.II. Ogni Lavoratore e Dipendente Aziendale, di qualsiasi livello, inquadramento e declaratoria è obbligato al rigoroso rispetto di ogni normativa in tema di sicurezza del lavoro – generale, come particolare in relazione alla particolare prestazione in corso di esecuzione - e deve evitare comportamenti abnormi, negligenti, di disattenzione.

14.III. Ogni Lavoratore e Dipendente Aziendale, di qualsiasi livello, inquadramento e declaratoria è obbligato agli adempimenti preveduti dal D.lgs. 81/2008 ed all’osservanza di ogni prescrizione e formalità ivi prescritta.

14.IV. Il mancato rispetto della disciplina e delle regole della sicurezza sul lavoro, il mancato rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 costituiscono manifestazione di negligenza, di indifferenza a disposizione di Legge, legittimando l’apertura di procedimento disciplinare e la sospensione della prestazione lavorativa.

14.V Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto messi a disposizione;

14.VI. Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, o comunque dandone immediata notizia al suo diretto superiore o al Datore di Lavoro.

14.VII Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo e non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

14.VIII Durante le attività lavorative in appalto o comunque presso altre unità produttive indossare il tesserino di riconoscimento.

 

15. OBBLIGO DI RISERVATEZZA, SEGRETEZZA – CONCORRENZA E/O CONFLITTO DI INTERESSI.

15.I Ogni Lavoratore e Dipendente Aziendale, di qualsiasi livello, inquadramento e declaratoria è obbligato al rigoroso rispetto della riservatezza e segretezza su ogni dato, informazione, notizia che costituiscono patrimonio aziendale, della quale abbia conoscenza per effetto della propria mansione e funzione, evitandone la diffusione e/o divulgazione e/o propalazione in danno dell’Azienda, all’interno come all’esterno, se non nei casi in cui ciò sia necessario e/o indispensabile per esigenze operative/tecniche/commerciali aziendali, ovvero per evitare un evento di danno per l’Azienda. In tale ultimo caso, dovrà essere dato preventivo avviso al proprio e diretto superiore gerarchico.

15.II. Ogni Lavoratore e Dipendente Aziendale, di qualsiasi livello, inquadramento e declaratoria è obbligato a non porre in essere atti di concorrenza in danno dell’Azienda e di astenersi da eventuali conflitti di interesse che dovranno essere prontamente segnalati alla Direzione.

15.III. Il mancato rispetto dell’obbligo di riservatezza e segretezza, il mancato rispetto del divieto di concorrenza, il mancato rispetto/segnalazione della sussistenza di conflitto di interessi, costituiscono manifestazione di indifferenza a disposizione ordinaria e legittima l’apertura di procedimento disciplinare.

 

16. CODICE ETICO.

16.I. Ogni Lavoratore e Dipendente Aziendale, di qualsiasi livello, inquadramento e declaratoria è obbligato al rigoroso rispetto del Codice Etico Aziendale.

 

17. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

17.I. Per i procedimenti disciplinari che saranno adottati in relazione alle violazioni delle disposizioni di cui al C.c.n.l. di categoria, come del presente Regolamento Aziendale della organizzazione e della disciplina del lavoro aziendale, si fa riferimento e troveranno applicazione l’articolo 7 Legge 300/1970 e gli articoli 8, 9, 10, 11 – Codice Disciplinare – CCNL Metalmeccanici, .

17.II. Per quanto concerne tutte le comunicazioni aziendali relativamente al Personale dipendente, l’esclusivo indirizzo di provenienza o di destinazione viene confermato in  risorseumane@saluber04.it

Le Disposizioni di cui al presente Regolamento costituiscono norme comportamentali. Sono fatte salve solo eventuali deroghe espressamente e limitatamente concesse dalla Direzione.

 

 

 

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